La Conferenza Stato-città e autonomie locali è un organo collegiale con funzioni consultive e decisionali che opera per favorire la cooperazione fra lo Stato e gli Enti locali.
La Conferenza è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, nelle materie di rispettiva competenza (art. 8, d.lgs. n. 281/1997).
Ne fanno parte, anche, i Ministri dell'Economia e delle finanze, delle Infrastrutture e dei trasporti, della Salute, i Presidenti delle Associazioni rappresentative degli Enti locali, nonché, i Sindaci e i Presidenti di Provincia designati delle rispettive Associazioni.
Le funzioni attribuite alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali dal decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997 sono le seguenti:
- coordinamento dei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
- studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di Province, Comuni e Città metropolitane;
- discussione ed esame dei problemi relativi all’ordinamento ed al funzionamento degli Enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a ciò attinenti;
- discussione ed esame dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi pubblici e di ogni altro problema che venga sottoposto al parere della Conferenza stessa dal Presidente del Consiglio o dal Presidente delegato, anche su richiesta delle autonomie locali;
- favorire l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici locali;
- favorire la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 12 della L. 498/1992;
- favorire le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgano più Comuni o Province da celebrare in ambito nazionale.
La legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia), recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” prevede, inoltre, al comma 4 dell’articolo 8, che vengano immediatamente Comunicati alla Conferenza i provvedimenti non procrastinabili adottati dal Governo nell’esercizio dei poteri sostitutivi, ai fini di un’eventuale richiesta di riesame.
Per approfondimenti: sito Conferenza Stato-Città