Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse”.
Regione Puglia
Estremi Legge n. 28 del 13-11-2024
Bur n. 92 del 14-11-2024
Settore Politiche infrastrutturali
Delibera C.d.M. 09-01-2025 / Impugnata
La legge della Regione Puglia n. 28 del 13/11/2024 recante “Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt) e disposizioni diverse”, che detta, tra l’altro, modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008 n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt e disposizioni diverse”), eccede dalle competenze regionali in quanto dispone, all’articolo 26, l’entrata in vigore dei livelli essenziali di assistenza e del relativo nomenclatore; il predetto articolo è quindi censurabile in quanto viola l’articolo 81 e l’articolo 117, terzo comma della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica, per le motivazioni di seguito illustrate.
L’articolo 26, al comma 1, dispone che: “Per assicurare i più ampi e innovativi livelli essenziali di assistenza sanitaria evitando disparità assistenziali in danno dei cittadini pugliesi, e in virtù della copertura finanziaria erogata dallo Stato e già disponibile per il 2024 nel Fondo sanitario regionale, è disposta la totale e immediata vigenza ed esecuzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), con i relativi adeguamenti al nomenclatore regionale, e del decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023 (Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica).” Il comma 2 stabilisce che “L'immediata vigenza ed esecuzione disposta dal comma 1 è in deroga a qualsiasi atto amministrativo, anche di rango statale con cui siano state disposte deroghe ai termini di entrata in vigore.” Infine, i commi 3 e 4 prevedono: “3. I livelli essenziali di assistenza garantiti in modalità provvisoria, temporale, sperimentale o di progetto pilota, in forza di leggi regionali o deliberazioni della Giunta regionale, purché previsti dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, sono da considerarsi erogati e garantiti in forma ordinaria e strutturale. - 4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 si provvede con le somme già disponibili dai trasferimenti del Fondo sanitario regionale per il 2024, derivanti dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, dall'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 - legge di stabilità 2022), e dall'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 - legge di stabilità 2024).”.
Preliminarmente, si precisa che l’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) era subordinata, per la parte relativa alle prestazioni di specialistica e protesica, all’entrata in vigore delle relative tariffe. Il decreto del Ministro della salute 23 giugno 2023 (Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica), richiamato dall’articolo 26, è stato oggetto di rinvio con successivi decreti e, pertanto, le tariffe relative alle prestazioni di specialistica e protesica definite nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 non erano, alla data di pubblicazione della legge in parola sul BUR, ancora entrate in vigore. Peraltro, le tariffe massime di cui al citato decreto del 2023 sono state sostituite da quelle allegate al decreto ministeriale del 25 novembre 2024 le cui disposizioni sono entrate in vigore il 30 dicembre 2024.
La norma regionale in commento nel disporre la “totale e immediata vigenza ed esecuzione” del DPCM Lea, anche per la parte relativa alle prestazioni di assistenza specialistica e protesica, viola l’art. 64, comma 2, del medesimo DPCM che individua già l’efficacia delle disposizioni di che trattasi, subordinandone l’entrata in vigore all’emanazione delle relative tariffe.
In assenza dell’entrata in vigore del decreto ministeriale di definizione delle citate tariffe, le prestazioni previste nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2017, la cui “totale e immediata vigenza ed esecuzione” è disposta dall’articolo 26, comma 1 e ribadita dal comma 2 del medesimo articolo, si configurano come extra LEA, la cui erogazione non è consentita, come più volte ribadito dalla Corte costituzionale, nelle regioni in piano di rientro, quale la regione Puglia, in quanto spese non obbligatorie (tra le tante, v. sentenze Corte cost. n. 190 e n. 161 del 2022) .
Stante quanto sopra, una norma regionale non può derogare a provvedimenti nazionali, il cui percorso di approvazione è definito da norme statali. Pertanto, l’esecuzione, prevista al comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, la cui attuazione era subordinata all’entrata in vigore del predetto decreto ministeriale di definizione delle tariffe, non è legittima, per contrasto con la normativa nazionale richiamata e con quanto disposto dall’articolo 2, comma 80, sesto periodo, della legge n. 191 del 2009 il quale, in merito a provvedimenti legislativi regionali in contrasto con il suddetto piano di rientro, dispone che “Gli interventi individuati dal piano sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro.”
Inoltre, il citato decreto ministeriale del 25 novembre 2024, su cui è stata acquisita l’intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 14 novembre 2024, aggiorna, aumentandole, le tariffe di specialistica e protesica, comportando così maggiori costi rispetto al decreto ministeriale 23 giugno 2023. Pertanto, sino all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale del 25 novembre 2024, le relative risorse a copertura non erano a disposizione della Regione.
Si evidenzia infine che il riparto del Fondo Sanitario Nazionale per l’anno 2024, contenente le coperture finanziarie per dare attuazione al richiamato decreto ministeriale, è stato approvato con l’intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni del 28 novembre 2024, ovvero successivamente alla data del 14 novembre 2024 di entrata in vigore della legge regionale in oggetto.
Considerato che la regione Puglia è sottoposta a piano di rientro sanitario e che tale norma non risulta coerente con il piano di rientro ed in contrasto con le norme nazionali sull’attuazione dei LEA ed i relativi finanziamenti, si ritiene di dover impugnare l’articolo 26 dinanzi alla Corte costituzionale, per violazione dell’articolo 81 e dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in riferimento al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
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