Dettaglio legge regionale

Dettaglio legge regionale
Titolo “Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165”
Regione Campania
Estremi Legge n. 16 del 11-11-2024
Bur n. 77 del 11-11-2024
Settore Politiche ordinamentali e statuti
Delibera C.d.M. 09-01-2025 / Impugnata
CAMPANIA Legge n° 16 del11/11/2024 BUR n°77 del 11/11/2024
ID: CM24016 (Scadenza 10/01/2025)
“Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta regionale, in recepimento dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165”

Flash Campania n.16/2024

Con la presente legge, la Regione Campania detta disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di presidente della Giunta regionale, in recepimento dell’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n.165.
Tuttavia, la disposizione di seguito indicata eccede le competenze legislative attribuite alla Regione e presenta profili di illegittimità costituzionale.
È censurato l’articolo 1, comma 1, che, in relazione alla rieleggibilità del Presidente uscente, dispone che “Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Giunta regionale chi, allo scadere del secondo mandato, ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Ai sensi dell’art. 122, primo comma, della Costituzione, come novellato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, la disciplina del sistema elettorale e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, nonché del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale è materia di legislazione concorrente ed è, precisamente, demandata alla potestà normativa della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge statale.
Alle Regioni che non hanno ancora adottato proprie norme elettorali si applicano quelle contenute nella legislazione statale preesistente (art. 5, comma 1, L.C. n. 1 del 1999), che non prevedevano alcuna disposizione in ordine al limite consecutivo di mandato.
In attuazione del dettato costituzionale, la legge 2 luglio 2004, n. 165, ha enunciato i principi fondamentali che le Regioni devono recepire nella propria legislazione elettorale. In particolare, in merito alle ipotesi di ineleggibilità, l'art. 2, comma 1, lett. f), prevede quale principio fondamentale «la non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia».
Come precisato dalla giurisprudenza di merito, il divieto statale si rivolge al legislatore regionale, il quale, nel momento in cui provvede a disciplinare la materia elettorale, «è tenuto a osservare il principio in parola così come tutti gli altri principi posti dal legislatore del 2004» (Corte di Appello di Milano, sentenza 20 maggio 2011, n. 1404; Corte di Appello di Bologna, sentenza 20 aprile 2011, n. 453).
In merito al tenore della norma statale, si evidenzia che la medesima non preclude la possibilità di restare in carica per un terzo mandato per chi ne abbia già effettuati due consecutivi, ma la subordina a un’interruzione successiva al secondo mandato consecutivo. Si tratta di un divieto funzionale all’esigenza di prevenire il rischio di concentrazione e di personalizzazione del potere, come sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sent. n. 60/2023), amministrativa (Consiglio di Stato, sent. n. 2765 del 2008) e di legittimità (Corte di cassazione, Sezione prima civile, sent. n. 6128 del 2015, n. 25497 del 2007, n. 3383 del 2008, n. 11895 del 2006, n. 21100 del 2007).
Il limite al numero dei mandati consecutivi per le cariche monocratiche di governo elette direttamente costituisce, difatti, un principio generale di organizzazione in ogni democrazia compiuta, in linea anche con gli orientamenti della Commissione di Venezia, organo consultivo del Consiglio d’Europa.
La previsione del divieto del terzo mandato quale principio fondamentale di legislazione concorrente risponde alla ratio di imporre una disciplina uniforme e inderogabile su tutto il Territorio nazionale, ammettendo sì, come accade in ogni materia di legislazione concorrente, diverse articolazioni di dettaglio in ambito regionale, senza, tuttavia, sacrificare l'istanza unitaria portata dalla disposizione statale.
A fronte di ciò, la legge in esame, sebbene formalmente conforme al principio fissato dalla richiamata legge “cornice” statale, si pone in contrasto con il principio della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo previsto dall’art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 165 del 2004, in violazione dell’articolo 122, primo comma, Cost. (ex multis, Corte costituzionale, sentenza 25 luglio 2022, n. 186), nonché dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui la citata disposizione regionale prevede che “il computo dei mandati decorre da quello in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Rileva, in primo luogo, ricordare che i principi statali di legislazione concorrente sono spesso ritenuti, in giurisprudenza costituzionale, immediatamente applicativi, non richiedendo un recepimento regionale, se non per profili strettamente esecutivi: oltre a numerose pronunce della Corte costituzionale (ex plurimis sent. n. 70 del 2020), sono presenti saldi indici a sostegno di un’affermazione di ciò anche con riguardo ai principi contenuti nella citata legge n. 165 del 2004: la sent. 25 luglio 2006, n. 16898, delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha ritenuto direttamente applicabili le cause di ineleggibilità già previste dalla normativa statale, osservando quanto segue: «che le regioni disciplinino con legge i casi di ineleggibilità dei consiglieri regionali nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica è previsto dall'art. 122, comma 1, Cost. e ribadito dalla legge statale 2 luglio 2004, n. 165, contenente disposizione di attuazione della citata disposizione costituzionale».
Tale affermazione ricostruttiva, che può ben basarsi su una visione sistematica del quadro costituzionale di riferimento, in virtù della quale l’art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 165 del 2004, nel porre un inequivoco divieto di terzo mandato consecutivo per i Presidenti di Giunta regionale, è da qualificare come principio fondamentale della materia, di legislazione concorrente, “sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri regionali” (art. 122, primo comma, Cost.), comporterebbe che la norma della legge regionale censurata contrasta con l’art. 122, primo comma, Cost.
In secondo luogo, si deve sottolineare come la legge n. 4 del 2009, con cui la Regione Campania ha disciplinato la materia elettorale, disponga, all’articolo 1, comma 3, che “si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia". Pertanto, dovrebbe ritenersi vigente, fin dal 2009, anche il limite al numero dei mandati e ciò in virtù di un richiamo alle ulteriori disposizioni statali vigenti chiaramente onnicomprensivo, in quanto esteso finanche alle disposizioni regolamentari; e, quindi, ampiamente sufficiente ad includere anche la legge n. 165 del 2004, la quale certamente non può ritenersi ostacolata dalla generale condizione di compatibilità fissata dal rinvio medesimo.
Eventuali deroghe regionali al principio fondamentale del divieto dei tre mandati consecutivi, come quella portata dalla legge regionale censurata, non potrebbero essere giustificate neppure dal favor per il diritto di elettorato passivo. Infatti, per la Corte costituzionale «essendo intangibile nel suo contenuto di valore, può essere unicamente disciplinato da leggi generali, che possono limitarlo soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali altrettanto fondamentali e generali, senza porre discriminazioni sostanziali tra cittadino e cittadino, qualunque sia la regione o il luogo di appartenenza (cfr. ex plurimis sentenza n. 235 del 1988)» (Corte costituzionale, sent. n. 60/2023, che richiama anche le sentt. nn. 143 del 2010, 288 del 2007, 539 del 1990 e 189 del 1971).
Pertanto, la nuova norma regionale risulta incostituzionale per violazione dell’art. 122, primo comma, Cost., nonché con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive fissati dagli artt. 3 e 51 Cost., in base a più di una delle prospettabili ricostruzioni del complesso quadro giuridico: ciò in quanto è ora adottata in sostanziale elusione della disposizione statale interposta di cui all’art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 165 del 2004, da ritenersi già implicitamente recepita nell'ordinamento della Campania quantomeno per effetto della citata legge regionale n. 4 del 2009. Infatti, la qui censurata reintroduzione del divieto di terzo mandato, questa volta esplicita e specifica (v. il primo periodo della disposizione), avrebbe l’effetto di indurre un nuovo inizio del computo dei mandati già svolti, a solo vantaggio di un possibile interessato. In questo modo, si genera un meccanismo in base al quale ogni nuova legiferazione regionale in materia – la quale è iniziativa, in astratto, di certo non preclusa a ciascun Consiglio regionale – ha l’effetto di rendere in tutto o in parte irrilevante lo svolgimento dei mandati già effettuati dal singolo soggetto di volta in volta interessato. L’effetto sarebbe dunque elusivo e, peraltro, le disposizioni in base alle quali il mandato in corso, riferito alla legislatura iniziata nel 2020, deve essere comunque conteggiato come già svolto (v. secondo periodo della disposizione censurata) si limiterebbero ad attenuarlo, non eliminandolo.
Pertanto, le disposizioni normative regionali censurate, nel differire l'efficacia di tale principio o, comunque, nel limitarle, precludono la realizzazione degli indirizzi fondamentali stabiliti dallo Stato in materia di eleggibilità, determinando una violazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.
Per i motivi indicati, si ritiene di sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale in esame, che si pone in contrasto con l’art. 2, comma 1, lett. f), della legge n. 165 del 2004, comportando la violazione dell’art. 122, primo comma, della Costituzione, nonché con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive fissati dagli artt. 3 e 51 Cost.



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